Sensibilità Chimica Multipla e Istituto Superiore di Sanità

46 Parere del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) Non ho potuto evitare di concludere l’analisi del documento del GdL con delle congratulazioni ironiche, ma i membri della II sezione del CSS a cui era stato affidato l’incarico di rispondere al quesito posto dalle Regioni lo hanno approvato con entusiasmo, ne hanno sposato le tesi in toto e hanno stilato la sentenza ufficiale per il Ministero, emessa il 25 settembre 2008. Hanno inoltre aggiunto alcuni contributi originali che, per correttezza, menziono. Il documento Ministeriale – complessivamente 5 pagine – esprime sinteticamente le posizioni conclusive in sette punti. I primi tre riassumono le “non conoscenze” degli esperti ministeriali sulla materia che stanno trattando, mentre gli ultimi quattro ripropongono, con qualche precisazione e toni più assertivi, le indicazioni del capitolo “Trattamento” del documento del GdL. I punti sono i seguenti: 1. La condizione nota come SCM o IIA non appare al momento come entità nosologicamente individuabile, non essendo disponibili al momento evidenze nella letteratura scientifica. 2. L’assenza di chiari riferimenti eziopatogenetici e di riconoscimento nosologico non rende oggi possibile la definizione e quindi la validazione di percorsi diagnostici e/o terapeutici da introdurre all’interno del SSN per la gestione clinica di questi soggetti. 3. La condizione nota come “Sensibilità Chimica Multipla”, detta anche “Intolleranza Idiopatica Ambientale ad Agenti Chimici, non può essere considerata “malattia rara” attese anche le stime di prevalenza dei sintomi oscillanti fra il 2% e il 10% della popolazione generale. 4. Sono necessari un monitoraggio della letteratura medica e la disponibilità di studi clinici riproducibili e ben controllati per verificare la possibilità di considerare la SCM/IAAC una entità nosologica a sé stante ed eventualmente definire appropriati protocolli di intervento. 5. Il Servizio Sanitario Nazionale è in grado di fornire un’adeguata assistenza ai soggetti che mostrano sintomi di intolleranza all’esposizione alle sostanze chimiche (a livelli ritenuti innocui sulla base delle attuali evidenze) attraverso il ricorso alle strutture primarie e specialistiche esistenti, nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti a tutti i cittadini, prevedendo la possibilità di assicurare anche un supporto psicologico, qualora il medico lo ritenga opportuno. 6. In particolare, eventuali problemi legati all’esposizione a sostanze chimiche possono essere efficacemente valutati e trattati da parte delle strutture esistenti unitamente a eventuali problemi di carattere allergico e immunologico, con l’eventuale ricorso a terapie che impieghino farmaci autorizzati secondo le indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e le eventuali linee guida applicabili (in materia di specifiche patologie). 7. Sono inesistenti le evidenze di efficacia dell’impiego di terapie a base di vitamine antiossidanti e altri supplementi dietetici, nonché delle altre terapie che sono state variamente proposte come utili per questa condizione.

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